Art. 11

Conclusione dei contratti e costituzione delle cauzioni

In vigore dal 1 lug 2005
Conclusione dei contratti e costituzione delle cauzioni 1.   Non appena è adottata la decisione della Commissione di cui all', paragrafo 3, ogni organizzazione proponente è informata dallo Stato membro del seguito riservato alla sua domanda. Gli Stati membri concludono contratti con le organizzazioni proponenti selezionate entro 90 giorni di calendario dalla notifica della decisione della Commissione di cui all', paragrafo 3. Scaduto tale termine, non possono più essere conclusi contratti senza la preventiva autorizzazione della Commissione. 2.   Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo messi loro a disposizione dalla Commissione. Gli Stati membri possono eventualmente modificare alcune condizioni dei contratti tipo per tener conto delle norme nazionali, ma solo nella misura in cui non contravvengano alla normativa comunitaria. 3.   Il contratto può essere concluso dalle due parti solo dopo la costituzione, da parte dell'organizzazione proponente, alle condizioni stabilite dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, di una cauzione a favore dello Stato membro pari al 15 % dell'importo massimo annuale del finanziamento della Comunità e degli Stati membri interessati, a garanzia della corretta esecuzione del contratto. Tuttavia, se l'organizzazione contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l'autorità nazionale competente può accettare una garanzia scritta dell'autorità di tutela, a copertura della percentuale indicata al primo comma, purché detta autorità di tutela si impegni: a) a vigilare sulla corretta esecuzione degli obblighi sottoscritti; b) ad accertare che le somme ricevute siano effettivamente utilizzate per l'esecuzione degli obblighi sottoscritti. La prova dell'avvenuta costituzione della cauzione deve pervenire allo Stato membro prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1. 4.   Per esigenza principale ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2220/85 si intende l'esecuzione delle misure previste nel contratto. 5.   Lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione una copia del contratto e la prova della costituzione della cauzione. Esso trasmette inoltre alla Commissione copia del contratto concluso dall'organizzazione proponente selezionata con l'organismo di esecuzione. Quest'ultimo contratto impone all'organismo di esecuzione di sottoporsi ai controlli di cui all'.
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Conclusione dei contratti e costituzione delle cauzioni (Art. 11 Regolamento (UE) 2005/1071) — Testo vigente | Portale Normativo