Art. 9
Approvazione degli organismi di esecuzione
In vigore dal 1 lug 2005
Approvazione degli organismi di esecuzione
1. La selezione dell'organismo di esecuzione conformemente all', paragrafo 3, è approvata dallo Stato membro, che ne dà comunicazione alla Commissione prima della firma del contratto di cui all', paragrafo 1.
Lo Stato membro verifica che l'organismo di esecuzione selezionato disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, come previsto dall', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2826/2000. Esso comunica alla Commissione la procedura seguita a tal fine.
2. Un'organizzazione proponente può attuare certe parti di un programma, come previsto dall', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2826/2000, soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
la proposta di attuazione è conforme alle disposizioni dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2826/2000;
b)
l'organizzazione proponente possiede un'esperienza di almeno cinque anni nell'esecuzione dello stesso tipo di azione;
c)
la parte del programma realizzata dall'organizzazione proponente non rappresenta più del 50 % del suo costo complessivo, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati e previa autorizzazione scritta della Commissione;
d)
l'organizzazione proponente si assicura che il costo delle azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato.
Lo Stato membro verifica il rispetto delle suddette condizioni.
3. Qualora l'organizzatore proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell', lettera b), secondo comma, della direttiva 92/50/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità aggiudicatrici facciano rispettare le disposizioni di tale direttiva.
Storico versioni
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