Art. 8
Selezione dei programmi da parte della Commissione
In vigore dal 1 lug 2005
Selezione dei programmi da parte della Commissione
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di cui all', paragrafo 2, compreso eventualmente l'elenco degli organismi di esecuzione che hanno già selezionato conformemente all', paragrafo 3, insieme ad una copia dei programmi.
Qualora i programmi interessino più Stati membri, tale comunicazione è trasmessa di comune accordo dagli Stati membri interessati.
2. Nel caso in cui la Commissione constati che un programma presentato non è conforme in tutto o in parte alla normativa comunitaria o alle linee direttrici per la promozione sul mercato interno, e quindi che è totalmente o parzialmente inammissibile, essa ne dà comunicazione agli Stati membri interessati, entro sessanta giorni di calendario dalla ricezione dell'elenco di cui all', paragrafo 2.
3. Conformemente all', paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2826/2000, gli Stati membri trasmettono i programmi rivisti alla Commissione entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Dopo aver verificato i programmi rivisti, la Commissione decide, entro il 30 giugno, quali programmi essa può cofinanziare nell'ambito delle disponibilità di bilancio indicative di cui all'allegato II del presente regolamento, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2826/2000.
4. L'organizzazione proponente è responsabile della corretta esecuzione e della gestione del programma prescelto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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