Art. 7
Presentazione dei programmi e selezione preliminare da parte degli Stati membri:
In vigore dal 1 lug 2005
Presentazione dei programmi e selezione preliminare da parte degli Stati membri:
1. Per la realizzazione delle azioni che rientrano nei programmi, lo Stato membro interessato emana ogni anno un invito a presentare proposte.
Entro il 30 novembre, le organizzazioni professionali o interprofessionali della Comunità rappresentative dei settori interessati (di seguito «organizzazioni proponenti») presentano i loro programmi allo Stato membro.
I programmi sono presentati nel formato richiesto dalla Commissione e disponibile sul suo sito Internet. Tale formato è allegato agli inviti a presentare proposte di cui al paragrafo 1.
2. I programmi presentati conformemente al paragrafo 1 rispettano:
a)
la normativa comunitaria applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione;
b)
le linee direttrici per la promozione sul mercato interno, di cui all' del regolamento (CE) n. 2826/2000 e figuranti nell'allegato II del presente regolamento;
c)
il capitolato d'oneri contenente i criteri di esclusione, di selezione e di attribuzione divulgati a tale scopo dagli Stati membri interessati.
I programmi devono essere abbastanza elaborati da permettere la valutazione della loro conformità alla normativa in vigore e della loro efficacia in termini di costi/benefici.
Gli Stati membri stabiliscono l'elenco provvisorio dei programmi che essi selezionano in base ai criteri fissati nel capitolato d'oneri di cui al primo comma, lettera c).
3. In vista dell'attuazione dei suoi programmi, ciascuna organizzazione proponente seleziona uno o più organismi di esecuzione dopo averli messi in concorrenza secondo modalità idonee e verificate dallo Stato membro. Qualora tale selezione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del programma, l'organismo di esecuzione può partecipare alla sua elaborazione.
4. Qualora sia previsto un programma che interessa vari Stati membri, questi ultimi si concertano per selezionare il programma e nominano uno Stato membro coordinatore. Essi si impegnano in particolare a partecipare al loro finanziamento, a norma dell', paragrafo 2, e ad istituire una collaborazione amministrativa per agevolare la sorveglianza, l'esecuzione e il controllo dei programmi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1071:oj#art-7