Art. 4
Caratteristiche dei messaggi d'informazione e di promozione divulgati nel quadro dei programmi
In vigore dal 1 lug 2005
Caratteristiche dei messaggi d'informazione e di promozione divulgati nel quadro dei programmi
1. Fatti salvi i criteri di cui all' del regolamento (CE) n. 2826/2000, ogni messaggio d'informazione e di promozione indirizzato ai consumatori e agli altri destinatari nel quadro dei programmi (di seguito «messaggio») è basato sulle qualità intrinseche o sulle caratteristiche del prodotto.
2. Qualsiasi riferimento all'origine del prodotto deve essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna. L'indicazione dell'origine di un prodotto può tuttavia figurare nell'ambito di un'azione d'informazione o di promozione qualora si tratti di una designazione effettuata in base alla normativa comunitaria o di un prodotto di riferimento necessario per illustrare le azioni d'informazione o di promozione.
3. Nei messaggi da divulgare, ogni riferimento all'impatto del consumo dei prodotti considerati sulla salute poggia su dati scientifici generalmente riconosciuti.
I messaggi che fanno riferimento a tale impatto devono essere approvati dall'autorità nazionale competente in materia di salute pubblica.
L'organizzazione professionale o interprofessionale, di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2826/2000 e che propone un programma, tiene a disposizione dello Stato membro e della Commissione l'elenco degli studi scientifici e dei pareri di istituti scientifici riconosciuti su cui si basano i messaggi del programma che fa riferimento ad un impatto sulla salute.
Storico versioni
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