Art. 2

Designazione delle autorità competenti

In vigore dal 1 lug 2005
Designazione delle autorità competenti Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate dell'applicazione del presente regolamento (di seguito «autorità nazionali competenti»). Essi comunicano alla Commissione i nomi e gli estremi completi delle autorità designate ed ogni eventuale modifica successiva. La Commissione rende pubbliche tali informazioni nei modi appropriati.
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