Art. 19

Sorveglianza dei programmi

In vigore dal 1 lug 2005
Sorveglianza dei programmi 1.   Il gruppo di sorveglianza di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2826/2000 si riunisce periodicamente per seguire lo stato di avanzamento dei vari programmi che beneficiano di un finanziamento in virtù del presente regolamento. A tal fine, al gruppo di sorveglianza sono comunicati, per ciascun programma, il calendario delle azioni previste, le relazioni trimestrali e annuali nonché i risultati dei controlli eseguiti in applicazione degli del presente regolamento. Il gruppo è presieduto da un rappresentante dello Stato membro interessato; se il programma coinvolge più Stati membri, il gruppo è presieduto da un rappresentante designato da tali Stati membri. 2.   I funzionari e agenti della Commissione possono partecipare alle attività organizzate nel quadro di un programma che beneficia di un finanziamento in virtù del presente regolamento.
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