Art. 26

In vigore dal 27 giu 2005
La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «Issued retrospectively».
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Art. 26 Regolamento (UE) 2005/1899 — Testo vigente | Portale Normativo