Art. 25
In vigore dal 27 giu 2005
1. La licenza di esportazione di cui all’ e il certificato di origine di cui all’ possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie dei documenti suddetti sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’esportazione, conformemente al presente regolamento.
5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
—
due lettere che indicano il paese esportatore:
RU
=
Federazione russa,
—
due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
BE
=
Belgio,
CZ
=
Repubblica ceca,
DK
=
Danimarca,
DE
=
Repubblica federale di Germania,
EE
=
Estonia,
EL
=
Grecia,
ES
=
Spagna,
FR
=
Francia,
IE
=
Irlanda,
IT
=
Italia,
CY
=
Cipro,
LV
=
Lettonia,
LT
=
Lituania,
LU
=
Lussemburgo,
HU
=
Ungheria,
MT
=
Malta,
NL
=
Paesi Bassi,
AT
=
Austria,
PL
=
Polonia,
PT
=
Portogallo,
SI
=
Slovenia,
SK
=
Slovacchia,
FI
=
Finlandia,
SE
=
Svezia,
GB
=
Regno Unito,
—
un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio 5 per il 2005,
—
un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore,
—
un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.
Storico versioni
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