Art. 25

In vigore dal 27 giu 2005
1.   La licenza di esportazione di cui all’ e il certificato di origine di cui all’ possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie dei documenti suddetti sono redatti in inglese. 2.   Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello. 3.   Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’esportazione, conformemente al presente regolamento. 5.   Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. 6.   Detto numero è composto dai seguenti elementi: — due lettere che indicano il paese esportatore: RU = Federazione russa, — due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione: BE = Belgio, CZ = Repubblica ceca, DK = Danimarca, DE = Repubblica federale di Germania, EE = Estonia, EL = Grecia, ES = Spagna, FR = Francia, IE = Irlanda, IT = Italia, CY = Cipro, LV = Lettonia, LT = Lituania, LU = Lussemburgo, HU = Ungheria, MT = Malta, NL = Paesi Bassi, AT = Austria, PL = Polonia, PT = Portogallo, SI = Slovenia, SK = Slovacchia, FI = Finlandia, SE = Svezia, GB = Regno Unito, — un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio 5 per il 2005, — un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore, — un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.
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Art. 25 Regolamento (UE) 2005/1899 — Testo vigente | Portale Normativo