Art. 22
In vigore dal 27 giu 2005
La validità delle autorizzazioni d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Federazione russa, in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d’importazione.
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