Art. 31
In vigore dal 27 giu 2005
1. Se dalla procedura di verifica di cui all’ o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente capo, le suddette autorità chiedono alla Federazione russa di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.
2. A seguito delle misure prese a norma del presente capo, le autorità competenti della Comunità possono scambiare con le autorità competenti della Federazione russa tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capo.
3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente capo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.
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