Art. 5

In vigore dal 23 giu 2005
Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica le seguenti informazioni: a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione, con l’indicazione della data di rilascio nonché del nome e dell’indirizzo del titolare; b) l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica, ripartiti per codice NC. Le informazioni di cui al primo comma devono essere comunicate separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d’importazione nel settore del riso.
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