Art. 2

In vigore dal 23 giu 2005
1.   La domanda di titolo d’importazione riguarda un quantitativo di riso non inferiore a 100 tonnellate e non superiore a 1 000 tonnellate. 2.   La domanda di titolo d’importazione è corredata della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un’attività commerciale nel settore risiero e che è registrato nello Stato membro in cui viene presentata la domanda. 3.   Il richiedente può presentare nello Stato membro di cui trattasi un’unica domanda di titolo a settimana per codice NC a otto cifre.
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