Art. 2
In vigore dal 23 giu 2005
1. La domanda di titolo d’importazione riguarda un quantitativo di riso non inferiore a 100 tonnellate e non superiore a 1 000 tonnellate.
2. La domanda di titolo d’importazione è corredata della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un’attività commerciale nel settore risiero e che è registrato nello Stato membro in cui viene presentata la domanda.
3. Il richiedente può presentare nello Stato membro di cui trattasi un’unica domanda di titolo a settimana per codice NC a otto cifre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:955:oj#art-2