Art. 3
In vigore dal 23 giu 2005
1. Le domande di titoli di importazione e i titoli di importazione recano le seguenti diciture:
a)
nella casella 8, l’indicazione «Egitto» e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;
b)
nella casella 24 una delle diciture riportate nell’allegato.
2. In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dal titolo d’importazione non sono trasferibili.
3. In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione relativa ai titoli di importazione è pari all’aliquota doganale calcolata in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003, applicabile il giorno della domanda.
4. Per poter beneficiare della riduzione dell’aliquota doganale di cui all’ occorre presentare, al momento dell’immissione in libera pratica, un documento di trasporto e un certificato di circolazione EUR.1, in conformità delle disposizioni contenute nel protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo, rilasciati in Egitto e relativi al lotto di cui trattasi.
Storico versioni
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