Art. 4

In vigore dal 23 giu 2005
1.   Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni lunedì (ora di Bruxelles). Entro il giorno feriale successivo all’ultimo giorno di presentazione delle domande gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC a otto cifre, che hanno formato oggetto di domande di titoli di importazione. 2.   Il titolo di importazione è rilasciato l’ottavo giorno feriale successivo all’ultimo giorno di presentazione delle domande, sempre che non sia stato raggiunto il quantitativo di cui all’. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, la durata di validità del titolo di importazione è limitata alla fine del mese successivo a quello del rilascio. 3.   Se i quantitativi richiesti nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente di cui all’, la Commissione fissa, entro il settimo giorno feriale successivo all’ultimo giorno di presentazione delle domande per la settimana di cui trattasi, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti nel corso di detta settimana, respinge le domande presentate per le settimane successive e interrompe il rilascio dei titoli di importazione fino alla fine dell’anno in corso. 4.   Se il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo di importazione è inferiore al quantitativo richiesto, l’importo della garanzia di cui all’, paragrafo 3, è ridotto in proporzione.
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