Art. 3

In vigore dal 13 giu 2005
1.   In deroga all’, l’autorità competente, indicata nell’allegato, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio può autorizzare: a) la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti agli armamenti e al materiale connesso, destinati unicamente all’uso da parte della missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) o al sostegno di detta missione; b) la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti agli armamenti e al materiale connesso, destinati unicamente all’uso da parte di unità dell’esercito e della polizia della RDC o al sostegno di dette unità purché: i) abbiano portato a termine il processo di integrazione, o ii) operino rispettivamente sotto il comando dello stato maggiore integrato delle forze armate o della polizia nazionale della RDC, oppure iii) siano in fase di integrazione nel territorio della RDC al di fuori delle province del nord e sud Kivu e del distretto dell’Ituri; c) la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature militari non letali destinate unicamente all’uso umanitario o protettivo, purché la fornitura dell’assistenza o dei servizi suddetti sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni; 2.   Non verrà concessa alcuna autorizzazione per le attività che hanno già avuto luogo.
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