Art. 3
In vigore dal 13 giu 2005
1. In deroga all’, l’autorità competente, indicata nell’allegato, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio può autorizzare:
a)
la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti agli armamenti e al materiale connesso, destinati unicamente all’uso da parte della missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) o al sostegno di detta missione;
b)
la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti agli armamenti e al materiale connesso, destinati unicamente all’uso da parte di unità dell’esercito e della polizia della RDC o al sostegno di dette unità purché:
i)
abbiano portato a termine il processo di integrazione, o
ii)
operino rispettivamente sotto il comando dello stato maggiore integrato delle forze armate o della polizia nazionale della RDC, oppure
iii)
siano in fase di integrazione nel territorio della RDC al di fuori delle province del nord e sud Kivu e del distretto dell’Ituri;
c)
la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature militari non letali destinate unicamente all’uso umanitario o protettivo, purché la fornitura dell’assistenza o dei servizi suddetti sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni;
2. Non verrà concessa alcuna autorizzazione per le attività che hanno già avuto luogo.
Storico versioni
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