Art. 2
In vigore dal 13 giu 2005
Sono vietati:
a)
la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nella Repubblica democratica del Congo o destinati ad essere utilizzati nella RDC;
b)
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nella RDC o destinati ad essere utilizzati nella RDC.
c)
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) e b).
Storico versioni
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