Art. 7
In vigore dal 13 giu 2005
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
b)
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;
c)
a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
d)
a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all’interno della Comunità.
Storico versioni
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