Art. 7

In vigore dal 13 giu 2005
Il presente regolamento si applica: a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; b) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi; c) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; d) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all’interno della Comunità.
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