Art. 1

In vigore dal 13 giu 2005
Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «assistenza tecnica» qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende anche le forme verbali di assistenza; 2) «comitato per le sanzioni» il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 8 della UNSCR 1533 (2004).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:889:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2005/889 — Testo vigente | Portale Normativo