Art. 4
Compiti connessi agli obblighi internazionali della Comunità in materia di controllo e di ispezione
In vigore dal 26 apr 2005
Compiti connessi agli obblighi internazionali della Comunità in materia di controllo e di ispezione
1. Su richiesta della Commissione, l’Agenzia:
a)
assiste la Comunità e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di pesca regionali internazionali di cui fa parte la Comunità;
b)
coopera con le autorità competenti delle organizzazioni di pesca regionali internazionali ai fini dell’espletamento degli obblighi che incombono alla Comunità in materia di controllo e di ispezione in virtù di accordi di lavoro conclusi con tali organismi.
2. Su richiesta della Commissione l’Agenzia può cooperare, in materia di controllo e di ispezione, con le competenti autorità di paesi terzi nell’ambito di accordi conclusi tra la Comunità e tali paesi.
3. Nell’ambito delle sue competenze l’Agenzia può svolgere, per conto degli Stati membri, determinati compiti nell’ambito di accordi internazionali di pesca di cui fa parte la Comunità.
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