Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 apr 2005
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «controllo e ispezione»: le misure adottate dagli Stati membri, in particolare ai sensi degli del regolamento (CE) n. 2371/2002, per controllare e ispezionare le attività di pesca che rientrano nell’ambito di applicazione della politica comune della pesca, comprese le attività di sorveglianza e di monitoraggio, quali i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite e i piani di osservazione; b) «mezzi di controllo e di ispezione»: navi, aeromobili, veicoli ed altre risorse materiali di sorveglianza, nonché ispettori, osservatori ed altre risorse umane utilizzate dagli Stati membri a fini di controllo e di ispezione; c) «piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l’impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili; d) «programma internazionale di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione ai fini dell’adempimento degli obblighi internazionali della Comunità in materia di controllo e di ispezione; e) «programma specifico di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione istituite a norma dell’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93; f) «attività di pesca»: le attività di pesca connesse con lo sfruttamento di taluni stock definiti dal Consiglio, in particolare a norma degli del regolamento (CE) n. 2371/2002; g) «ispettori comunitari»: gli ispettori compresi nell’elenco di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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