Art. 3
Mandato
In vigore dal 26 apr 2005
Mandato
L’Agenzia ha il seguente mandato:
a)
coordinare le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri connesse agli obblighi della Comunità in materia di controllo e di ispezione;
b)
coordinare l’impiego dei mezzi nazionali di controllo e di ispezione messi in comune dagli Stati membri interessati a norma del presente regolamento;
c)
assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e a terzi;
d)
assistere gli Stati membri, nell’ambito delle sue competenze, nell’adempimento dei doveri e degli obblighi derivanti dalle norme della politica comune della pesca;
e)
assistere gli Stati membri e la Commissione nell’armonizzazione dell’applicazione della politica comune della pesca in tutta la Comunità;
f)
contribuire alle attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecniche di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla Commissione;
g)
contribuire al coordinamento della formazione degli ispettori e dello scambio di esperienze tra Stati membri;
h)
coordinare le operazioni per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, conformemente alle norme comunitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:768:oj#art-3