Art. 3

Mandato

In vigore dal 26 apr 2005
Mandato L’Agenzia ha il seguente mandato: a) coordinare le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri connesse agli obblighi della Comunità in materia di controllo e di ispezione; b) coordinare l’impiego dei mezzi nazionali di controllo e di ispezione messi in comune dagli Stati membri interessati a norma del presente regolamento; c) assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e a terzi; d) assistere gli Stati membri, nell’ambito delle sue competenze, nell’adempimento dei doveri e degli obblighi derivanti dalle norme della politica comune della pesca; e) assistere gli Stati membri e la Commissione nell’armonizzazione dell’applicazione della politica comune della pesca in tutta la Comunità; f) contribuire alle attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecniche di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla Commissione; g) contribuire al coordinamento della formazione degli ispettori e dello scambio di esperienze tra Stati membri; h) coordinare le operazioni per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, conformemente alle norme comunitarie.
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