Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 apr 2005
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«controllo e ispezione»: le misure adottate dagli Stati membri, in particolare ai sensi degli del regolamento (CE) n. 2371/2002, per controllare e ispezionare le attività di pesca che rientrano nell’ambito di applicazione della politica comune della pesca, comprese le attività di sorveglianza e di monitoraggio, quali i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite e i piani di osservazione;
b)
«mezzi di controllo e di ispezione»: navi, aeromobili, veicoli ed altre risorse materiali di sorveglianza, nonché ispettori, osservatori ed altre risorse umane utilizzate dagli Stati membri a fini di controllo e di ispezione;
c)
«piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l’impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili;
d)
«programma internazionale di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione ai fini dell’adempimento degli obblighi internazionali della Comunità in materia di controllo e di ispezione;
e)
«programma specifico di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione istituite a norma dell’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93;
f)
«attività di pesca»: le attività di pesca connesse con lo sfruttamento di taluni stock definiti dal Consiglio, in particolare a norma degli del regolamento (CE) n. 2371/2002;
g)
«ispettori comunitari»: gli ispettori compresi nell’elenco di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:768:oj#art-2