Art. 6

Prestazione di servizi contrattuali agli Stati membri

In vigore dal 26 apr 2005
Prestazione di servizi contrattuali agli Stati membri L’Agenzia può prestare servizi contrattuali agli Stati membri, su richiesta dei medesimi, per l’espletamento delle attività di controllo e di ispezione che questi sono tenuti a svolgere nelle acque comunitarie e/o internazionali, compresi il noleggio e l’impiego di piattaforme di controllo e di ispezione, nonché la dotazione del personale necessario e la messa a disposizione di osservatori per operazioni congiunte degli Stati membri interessati.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2005/768 — Prestazione di servizi contrattuali agli Stati membri | Portale Normativo