Art. 33
Riservatezza
In vigore dal 26 apr 2005
Riservatezza
1. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri del personale dell’Agenzia sono soggetti, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, agli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 287 del trattato.
2. Il consiglio di amministrazione inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle regole di riservatezza di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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