Art. 35

Bilancio

In vigore dal 26 apr 2005
Bilancio 1.   Le entrate dell’Agenzia sono costituite da: a) un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione «Commissione»); b) corrispettivi di servizi forniti dall’Agenzia agli Stati membri a norma dell’; c) corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall’Agenzia. 2.   Le spese dell’Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio. 3.   Il direttore esecutivo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad un progetto di tabella dell’organico. 4.   Le entrate e le uscite devono essere in pareggio. 5.   Ogni anno il consiglio di amministrazione presenta, sulla base di un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo. 6.   Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, che comprende un progetto di tabella dell’organico e un programma di lavoro provvisorio. 7.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio («l’autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea. 8.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le stime che ritiene necessarie, per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale, e lo trasmette all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 272 del trattato. 9.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Agenzia. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia. 10.   Il bilancio è adottato dal consiglio di amministrazione. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza. 11.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. 12.   Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.
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Art. 35 Regolamento (UE) 2005/768 — Bilancio | Portale Normativo