Art. 32

Trasparenza e comunicazione

In vigore dal 26 apr 2005
Trasparenza e comunicazione 1.   Ai documenti detenuti dall’Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   Entro sei mesi dalla data della prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 3.   L’Agenzia può effettuare comunicazioni di propria iniziativa nell’ambito dei settori contemplati dal suo mandato. In particolare, essa provvede a che il pubblico e qualsiasi altra parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività. 4.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le disposizioni interne necessarie per l’applicazione del paragrafo 3. 5.   Le decisioni adottate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell’articolo 195 e dell’articolo 230 del trattato. 6.   Le informazioni raccolte dalla Commissione e dall’Agenzia a norma del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
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Art. 32 Regolamento (UE) 2005/768 — Trasparenza e comunicazione | Portale Normativo