Art. 30

Nomina e revoca della nomina del direttore esecutivo

In vigore dal 26 apr 2005
Nomina e revoca della nomina del direttore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e all’esperienza, debitamente comprovata, in materia di politica comune della pesca e di controllo ed ispezione delle attività di pesca, tra una lista di almeno due candidati proposti dalla Commissione al termine di una procedura di selezione, previa pubblicazione del posto vacante nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e di un invito a manifestare interesse su altri organi di informazione. 2.   Il potere di revoca della nomina del direttore esecutivo spetta al consiglio di amministrazione. Quest’ultimo delibera in merito, su richiesta della Commissione o di un terzo dei suoi membri. 3.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a maggioranza di due terzi dei suoi membri. 4.   Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale e può essere rinnovato una sola volta per un ulteriore quinquennio, su proposta della Commissione con l’approvazione a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.
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Art. 30 Regolamento (UE) 2005/768 — Nomina e revoca della nomina del direttore esecutivo | Portale Normativo