Art. 31
Comitato consultivo
In vigore dal 26 apr 2005
Comitato consultivo
1. Il comitato consultivo è composto di rappresentanti dei consigli consultivi regionali di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, in ragione di un rappresentante designato da ciascun consiglio consultivo regionale. I rappresentanti possono farsi sostituire da supplenti, nominati contestualmente.
2. I membri del comitato consultivo non possono essere membri del consiglio di amministrazione. Il comitato consultivo designa uno dei suoi membri per partecipare alle deliberazioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
3. Il comitato consultivo, su richiesta del direttore esecutivo, presta consulenza al medesimo nell’espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento.
4. Il comitato consultivo è presieduto dal direttore esecutivo. Esso si riunisce su invito della presidenza almeno una volta all’anno.
5. L’Agenzia fornisce il supporto logistico necessario al comitato consultivo e assicura la segreteria delle sue riunioni.
6. I membri del consiglio di amministrazione possono partecipare alle riunioni del comitato consultivo.
Storico versioni
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