Art. 7
In vigore dal 12 apr 2005
L’, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti delle persone o entità di cui all'allegato I, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
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