Art. 2

In vigore dal 12 apr 2005
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche o entità di cui all’allegato I. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui all'allegato I. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:560:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo