Art. 6
In vigore dal 12 apr 2005
L', paragrafo 2, non si applica al versamento su conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b)
pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati al presente regolamento,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell', paragrafo 1.
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