Art. 4

In vigore dal 12 apr 2005
In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un privilegio legale, amministrativo o arbitrale sorto prima del 15 novembre 2004 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) il privilegio o la sentenza non vada a favore di una delle persone o delle entità di cui all’allegato I; d) il riconoscimento del privilegio o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e) le autorità competenti abbiano notificato il privilegio o la sentenza al comitato per le sanzioni.
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