Art. 4
Criteri e relazioni in tema di qualità
In vigore dal 12 gen 2005
Criteri e relazioni in tema di qualità
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni ragionevoli che ritengono necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi conformemente a standard di qualità comuni.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla qualità dei dati comunicati (in prosieguo denominata «relazione sulla qualità»).
3. Gli standard di qualità comuni nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono specificati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, tenuto conto delle implicazioni per quanto concerne i costi di rilevazione e di elaborazione dei dati e cambiamenti importanti riguardanti la rilevazione dei dati.
La qualità dei dati trasmessi è valutata, sulla base delle relazioni sulla qualità, dalla Commissione assistita dal comitato della bilancia dei pagamenti di cui all'. Tale valutazione della Commissione è trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro un termine massimo di tre mesi dalla loro entrata in vigore significativi cambiamenti metodologici o di altro tipo suscettibili d'influenzare i dati trasmessi. La Commissione notifica al Parlamento europeo e agli altri Stati membri ogni siffatta comunicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:184:oj#art-4