Art. 3

Fonti di dati

In vigore dal 12 gen 2005
Fonti di dati 1.   Gli Stati membri raccolgono le informazioni richieste nel presente regolamento utilizzando tutte le fonti che essi ritengono pertinenti e appropriate. Esse possono comprendere fonti di dati amministrativi quali i registri di imprese. 2.   Le persone fisiche e giuridiche tenute a fornire le informazioni rispettano, allorché trasmettono tali informazioni, i termini e le definizioni fissate dalle istituzioni nazionali responsabili per la rilevazione di dati all'interno degli Stati membri in conformità con il presente regolamento. 3.   Nel caso in cui i dati richiesti non possano essere rilevati a un costo ragionevole è ammessa la trasmissione delle migliori stime possibili (compresi i valori zero).
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Fonti di dati (Art. 3 Regolamento (UE) 2005/184) — Testo vigente | Portale Normativo