Art. 2
Trasmissione dei dati
In vigore dal 12 gen 2005
Trasmissione dei dati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati relativi alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero come precisato nell'allegato I. I dati sono quelli definiti nell'allegato II.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione (Eurostat) nel rispetto delle scadenze indicate nell'allegato I.
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