Art. 11

Procedura di comitato

In vigore dal 12 gen 2005
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato della bilancia dei pagamenti» (in appresso «comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 4.   La BCE può partecipare alle riunioni del comitato in veste di osservatore.
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