Art. 11
Procedura di comitato
In vigore dal 12 gen 2005
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato della bilancia dei pagamenti» (in appresso «comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa.
Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. La BCE può partecipare alle riunioni del comitato in veste di osservatore.
Storico versioni
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