Art. 8
Trasmissione e scambio di dati riservati
In vigore dal 12 gen 2005
Trasmissione e scambio di dati riservati
1. Nonostante le norme stabilite nell', paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1588/90, la trasmissione di dati riservati tra Eurostat e la BCE può avvenire nella misura in cui tale trasmissione è necessaria per garantire la coerenza tra i dati della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea e quelli del territorio economico degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che la BCE tenga debito conto dei principi definiti all' del regolamento (CE) n. 322/97 e rispetti le condizioni di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento.
3. Lo scambio di dati riservati, quali definiti all' del regolamento (CE) n. 322/97, è permesso tra gli Stati membri nella misura in cui tale scambio è necessario per garantire la qualità dei dati della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea.
Gli Stati membri che ricevono dati riservati da altri Stati membri trattano tali informazioni in maniera riservata.
Storico versioni
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