Art. 7
Trasmissione dei dati
In vigore dal 12 gen 2005
Trasmissione dei dati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui al presente regolamento utilizzando un formato e una procedura definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:184:oj#art-7