Art. 12

Relazione sull'applicazione

In vigore dal 12 gen 2005
Relazione sull'applicazione Entro il 28 febbraio 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. In particolare la relazione: a) registra la qualità delle statistiche elaborate; b) valuta i benefici che derivano alla Comunità e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni, dalle statistiche elaborate in rapporto ai costi; c) individua i settori in cui sono possibili miglioramenti nonché le modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti. d) riesamina il funzionamento del comitato e raccomanda in merito all'opportunità di ridefinire la portata delle misure di esecuzione.
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