Art. 12
Relazione sull'applicazione
In vigore dal 12 gen 2005
Relazione sull'applicazione
Entro il 28 febbraio 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.
In particolare la relazione:
a)
registra la qualità delle statistiche elaborate;
b)
valuta i benefici che derivano alla Comunità e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni, dalle statistiche elaborate in rapporto ai costi;
c)
individua i settori in cui sono possibili miglioramenti nonché le modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti.
d)
riesamina il funzionamento del comitato e raccomanda in merito all'opportunità di ridefinire la portata delle misure di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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