Art. 12

In vigore dal 27 dic 2004
1.   Per ciascuna domanda di titolo di importazione gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per telescritto o fax, le seguenti informazioni: a) il quantitativo per il quale è richiesto il titolo d'importazione, se necessario con l'indicazione «titolo d'importazione complementare»; b) il nome del richiedente; c) il numero del titolo di esportazione presentato, che figura nella casella superiore del titolo stesso; d) la data di rilascio del titolo di esportazione; e) il quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione; f) il nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione. 2.   Al più tardi alla fine del primo semestre del 2006, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per telescritto o fax, l'elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, nonché il nome della nave e i numeri dei titoli d'esportazione in causa. CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 12 Regolamento (UE) 2004/2248 | Portale Normativo