Art. 10
In vigore dal 27 dic 2004
Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, tranne qualora la Commissione abbia informato per telescritto o fax le autorità competenti degli Stati membri che le condizioni previste dal presente regolamento non sono rispettate.
Su richiesta dell'interessato e previo accordo della Commissione comunicato per telescritto o fax, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.
In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione può, se del caso e previa consultazione delle autorità tailandesi, adottare i provvedimenti opportuni.
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