Art. 12
In vigore dal 27 dic 2004
1. Per ciascuna domanda di titolo di importazione gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per telescritto o fax, le seguenti informazioni:
a)
il quantitativo per il quale è richiesto il titolo d'importazione, se necessario con l'indicazione «titolo d'importazione complementare»;
b)
il nome del richiedente;
c)
il numero del titolo di esportazione presentato, che figura nella casella superiore del titolo stesso;
d)
la data di rilascio del titolo di esportazione;
e)
il quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione;
f)
il nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione.
2. Al più tardi alla fine del primo semestre del 2006, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per telescritto o fax, l'elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, nonché il nome della nave e i numeri dei titoli d'esportazione in causa.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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