Art. 5

Possibilità di pesca e attribuzioni

In vigore dal 22 dic 2004
Possibilità di pesca e attribuzioni 1.   Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali possibilità tra gli Stati membri sono fissate nell’allegato I. 2.   Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all’allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Faerøer, della Groenlandia, della Norvegia, e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli . 3.   La Commissione fissa le possibilità di pesca per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % della quota del TAC di capelin, non appena quest’ultimo sia stato adottato. 4.   Le possibilità di pesca per gli stock di melù nelle zone I-XIV (acque comunitarie e acque internazionali) e di aringa nelle zone I e II (acque comunitarie e acque internazionali) possono essere aumentate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.
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