Art. 5
Possibilità di pesca e attribuzioni
In vigore dal 22 dic 2004
Possibilità di pesca e attribuzioni
1. Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali possibilità tra gli Stati membri sono fissate nell’allegato I.
2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all’allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Faerøer, della Groenlandia, della Norvegia, e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli .
3. La Commissione fissa le possibilità di pesca per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % della quota del TAC di capelin, non appena quest’ultimo sia stato adottato.
4. Le possibilità di pesca per gli stock di melù nelle zone I-XIV (acque comunitarie e acque internazionali) e di aringa nelle zone I e II (acque comunitarie e acque internazionali) possono essere aumentate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:27:oj#art-5