Art. 4
Zone di pesca
In vigore dal 22 dic 2004
Zone di pesca
Ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a)
zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (24);
b)
zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale (25);
c)
zone NAFO (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale) quali definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (26);
d)
zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell’Antartico) quali definite nel regolamento (CE) n. 601/2004.
Storico versioni
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