Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 22 dic 2004
Campo di applicazione
Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
a)
alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie»); e
b)
alle navi battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi di paesi terzi») in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri («acque comunitarie»).
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