Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 22 dic 2004
Campo di applicazione Le disposizioni del presente regolamento si applicano: a) alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie»); e b) alle navi battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi di paesi terzi») in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri («acque comunitarie»).
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