Art. 3

Definizioni

In vigore dal 22 dic 2004
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «possibilità di pesca»: i) il totale ammissibile di catture («TAC») o il numero di navi autorizzate a pescare e/o la durata di tali autorizzazioni; ii) le quote dei TAC disponibili per la Comunità; iii) i contingenti assegnati alla Comunità nelle acque dei paesi terzi; iv) l’attribuzione agli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie di cui ai punti ii) e iii) sotto forma di contingenti; v) l’attribuzione ai paesi terzi di contingenti di pesca nelle acque comunitarie. b) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato; c) «zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri; d) «Skagerrak», la zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese; e) «Kattegat», la zona limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen; f) «mare del Nord», la zona comprendente la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak di cui alla lettera c); g) «Golfo di Riga», la zona delimitata a ovest dalla linea che collega il faro di Ovisi (57° 34.1234′ N, 21° 42.9574′ E) sulla costa occidentale della Lettonia alla punta meridionale di Capo Loode (57° 57.4760′ N, 21° 58.2789′ E) sull’isola di Saaremaa, proseguendo a sud fino al punto più meridionale della penisola di Sõrve, a nord-est lungo la costa orientale dell’isola di Saaremaa e a nord dalla linea che va dal punto 58°30.0′ N 23°13.2′ E al punto 58°30.0′ N 23°41′1 E; h) «Golfo di Cadice», la zona della sottodivisione CIEM IXa a est della longitudine 7°23′48″ O.
Storico versioni

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Art. 3 Regolamento (UE) 2005/27 — Definizioni | Portale Normativo