Art. 8

Limitazione dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock

In vigore dal 22 dic 2004
Ciascuno Stato membro garantisce che, per il 2005, i livelli misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superi il 90 % dello sforzo di pesca messo in atto dalle sue navi nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui all'allegato I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, fatta eccezione per la specie argentina.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2004/2270 — Limitazione dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock | Portale Normativo