Art. 7
Pesce specchio atlantico
In vigore dal 22 dic 2004
1. Le zone di protezione dello specchio atlantico sono le seguenti:
a)
la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:
57° 00′ N, 11° 00′ W
57° 00′ N, 8° 30′ W
56° 23′ N, 8° 30′ W
55° 00′ N, 9° 38′ W
55° 00′ N, 11° 00′ W
57° 00′ N, 11° 00′ W
b)
la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:
55° 30′ N, 15° 49′ W
53° 30′ N, 14° 11′ W
50° 30′ N, 14° 11′ W
50° 30′ N, 15° 49′ W
c)
la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:
55° 00′ N, 13° 51′ W
55° 00′ N, 10° 37′ W
54° 15′ N, 10° 37′ W
53° 30′ N, 11° 50′ W
53° 30′ N, 13° 51′ W
Le suddette posizioni e le corrispondenti lossodromie e posizioni delle navi sono misurate secondo la norma WGS84.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde siano adeguatamente controllate dai centri di controllo della pesca (CCP), che dispongono di un sistema atto a individuare e registrare l'entrata e il transito delle navi nelle zone di cui al paragrafo 1 e l'uscita dalle stesse.
3. Le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde che siano entrate in una delle zone di cui al paragrafo 1 non possono detenere a bordo o trasbordare alcun quantitativo di specchio atlantico né sbarcare alcun quantitativo di tale pesce alla fine di quell'uscita in mare a meno che:
—
tutti gli attrezzi che si trovano a bordo siano assicurati e sistemati durante il transito alle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93;
—
la velocità media durante il transito sia di almeno 8 nodi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2270:oj#art-7